martedì 8 novembre 2011

Linee guida deontologiche per lo psicologo forense

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 e dalla Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999 


Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità. Esse consistono in linee guida cui attenersi nell’esercizio dell’attività psicologica in ambito forense.

ARTICOLO 1

Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.